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Collegio dei revisori dei conti

Art. 34 - Composizione, funzioni, durata
Il Collegio dei Revisori, dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Il Presidente del Collegio, scelto fra esperti di contabilità pubblica, è nominato dalla Amministrazione Provinciale.
Gli altri componenti sono eletti dal Consiglio di amministrazione, anche fra persone estranee al Consorzio.
Sono cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di revisore dei conti, quelle indicate nel precedente art. 22 del presente statuto ad esclusione della lettera f) di esso nonché, nel caso di componenti eventualmente iscritti nel ruolo di Revisori ufficiali dei conti, la cancellazione o la sospensione dal ruolo. Non possono inoltre essere eletti Revisori i componenti il Consiglio di amministrazione e i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
Il Collegio dura in carica cinque anni. I suoi componenti sono rieleggibili. In caso di anticipata scadenza dell' amministrazione che ha provveduto alla nomina dei componenti eletti, questi scadono con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio dei Revisori dei conti:
a) vigila sulla gestione amministrativo-contabile del Consorzio;
b) presenta al Consiglio di amministrazione una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.
Il Collegio dei revisori dei conti è invitato ad assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo.
I Revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone immediata successiva comunicazione scritta al Presidente del Collegio.
Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a due riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio di amministrazione provvede, con le modalità di cui al terzo comma del presente articolo, alla sostituzione dei Revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I Revisori così nominati decadono allo scadere del mandato del Collegio.
I Revisori supplenti - con precedenza al più anziano di età - sostituiscono gli effettivi, escluso il Presidente, che cessano dalla carica nelle more dell'emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio di cui al precedente comma.
Delle riunioni del Collegio dei revisori viene redatto verbale, che deve essere trascritto in apposito registro, con la sottoscrizione di tutti i presenti alla riunione.
Il Collegio delibera a maggioranza. Il dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.
Qualora il Collegio dei revisori accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Comitato amministrativo l'immediata convocazione del Consiglio di amministrazione.
Ai Revisori dei conti effettivi viene corrisposto un compenso annuo, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione all'atto della loro elezione.




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