Il Consorzio

Uffici

BANDI

Cerca nel Sito






In Evidenza

Mailing-List

Iscriviti per ricevere via
e-mail le news dal Consorzio








Comitato Amministrativo

Art. 26 - Composizione
Il Comitato Amministrativo è così composto:
- dal Presidente
- da 2 Vicepresidenti, in ragione di uno per ogni distretto, di cui uno con funzione di vicario
- da altri 8 componenti.
Nell'ambito dei componenti medesimi, deve essere assicurata la rappresentanza dei nominati dagli Enti delegati, nonché dei consorziati eletti nella I Sezione elettorale.
Le elezione si effettua a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.

Art. 27 - Funzioni e compiti
Spetta al Comitato amministrativo:
a) deliberare sulla convocazione del Consiglio di amministrazione, stabilendo gli argomenti da porre all'ordine del giorno;
b) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
c) provvedere agli adempimenti, previsti al precedente arto 14, per la costituzione dei seggi elettorali;
d) deliberare sui reclami in materia elettorale, accertare i risultati delle votazioni dell' Assemblea e proclamare i nominativi degli eletti;
e) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale nonché sulle eventuali transazioni anche mediante compromessi arbitrali;
f) predisporre i regolamenti, le norme per il funzionamento dei servizi, il regolamento organico-disciplinare dei dipendenti da sottoporre alla approvazione del Consiglio;
g) provvedere, nei limiti del regolamento, all'assunzione del personale, alle promozioni ed ai licenziamenti ad esclusione del Direttore;
h) predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo in conformità con le disposizioni dettate dal presente statuto, predisporre altresì le relative relazioni che dovranno il lustrare l'attività consortile da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
i) deliberare sui servizi di Esattoria, Tesoreria e Cassa;
l) deliberare i ruoli di contribuenza sulla base del piano di classifica e del piano di riparto delle spese consortili, nonché del bilancio preventivo approvato dal Consiglio;
m) deliberare sui finanziamenti provvisori e sull'assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali per la copertura delle quote di costo delle opere a carico della proprietà, sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti nei confronti dello Stato, della Regione, di enti e di privati nonché sulle spese da attribuire alle relative gestioni;
n) deliberare sui progetti esecutivi, le perizie di variante e le relative domande di concessione; stabilire le norme e le condizioni per i singoli appalti, cottimi, lavori in economia, forniture, affittanze di relitti di terreni, delle ripe di argini ed altre pertinenze dei canali, dei diritti di pesca e di caccia nonché deliberare in merito all'aggiudicazione definitiva degli appalti che siano stati aggiudicati solo in via provvisoria;
o) stabilire i sistemi per l'esecuzione dei lavori e per le forniture;
p) deliberare sulla materia contrattuale in genere nonché sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili e sulle locazioni e conduzioni nonché cessioni in godimento temporaneo di beni immobili;
q) deliberare, o esprimere parere, sulle licenze e concessioni temporanee ai consorziati, nonché, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio, ai non consorziati;
r) provvedere, nei limiti fissati dal Consiglio, all'acquisto, alla costituzione, all'alienazione di diritti reali immobiliari;
s) sovraintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
t) sovraintendere alla regolare conservazione ed aggiornamento del catasto consorziale;
u) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
v) proporre al Consiglio le modifiche dello Statuto;
z) provvedere agli atti che non siano attribuiti alla competenza di altri Organi consorziali quando non ritenga di sottoporli al Consiglio di amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso nella prima adunanza;
w) deliberare l'autorizzazione al Presidente (ed in caso di sua assenza o di impedimento, al Vice Presidente) ad ordinare, entro prefissati limiti di importo, l'impegno ed il pagamento delle spese inerenti la gestione generale del Consorzio, nonché di quella afferente l'attività esecutiva.

Art. 28 - Provvedimenti d'urgenza
In caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio di amministrazione, il Comitato amministrativo delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella sua riunione immediatamente successiva.

Art. 29 - Convocazione
Il Comitato amministrativo viene convocato non meno di 8 volte all'anno ad iniziativa del Presidente. Deve altresì essere convocato quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.
Le riunioni del Comitato hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.
La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai componenti del Comitato almeno 7 giorni prima di quella fissata per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma non meno di 2 giorni prima della data della riunione.
Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione agli altri componenti almeno 24 ore prima dell'adunanza.
Gli atti relativi agli argomenti da trattare sono depositati presso la Segreteria del Consorzio a disposizione dei componenti del Comitato, almeno un giorno prima dell'adunanza.

Art. 30 - Validità delle adunanze
Le adunanze del Comitato sono indette in unica convocazione e sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.




TornaTorna