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Consiglio di Amministrazione

Art. 20 - Composizione
Il Consiglio di Amministrazione è formato da 30 componenti di cui 24 eletti dall' Assemblea dei consorziati, a termini della precedente sezione e da 6 componenti nominati dagli Enti indicati al terzo comma dell'arto 15 della L.R. 2/8/1984 n. 42.
I componenti di nomina di cui al comma precedente, sono rispettivamente designati in numero di 3 dalla Comunità Montana ed in numero di 3 dalla Amministrazione Provinciale di Piacenza tra gli amministratori dei comuni di collina e di pianura inclusi nel comprensorio.
Il Consiglio di Amministrazione esercita le sue funzioni anche in carenza delle nomine di cui al precedente comma. L'eventuale sostituzione di Consiglieri elettivi avviene con le modalità fissate nel successivo arto 39.

Art. 21 - Articolazione distrettuale dei componenti
La rappresentanza di distretti di cui all' arto 5 del presente statuto in seno al Consiglio di
amministrazione è stabilita nel modo seguente:
Distretto n. 1 (Pianura-collina)
Consiglieri per il distretto n. 20 di cui 17 elettivi e 3 nominati ai sensi del precedente art. 20
Distretto n. 2 (Montagna)
Consiglieri per il distretto n. 10 di cui 7 elettivi e 3 nominati ai sensi del precedente arto 20.

Art. 22 - Cause ostative di eleggibilità e designazione
Non possono essere eletti o designati quali Consiglieri:
a) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
b) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
c) i falliti per il quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
d) coloro che siano stati interdettI da pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
f) amministratori e dipendenti pubblici preposti o addetti ad uffici che esercitano
compiti di controllo sugli atti o vigilanza e tutele sull'amministrazione del Consorzio;
g) i dipendenti del Consorzio;
h) coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;
i) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
l) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino
legalmente in mora.
Non possono essere contemporaneamente in carica in qualità di Consiglieri gli ascendenti e i discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L'ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.

Art. 23 - Funzioni e compiti
Spetta al Consiglio di Amministrazione:
a) eleggere nel suo seno il Presidente, i Vice Presidenti, e gli altri componenti il Comitato amministrativo, secondo quanto previsto dal successivo art. 26;
b) nominare i membri del Collegio dei revisori dei conti, ad esclusione del Presidente, in quanto nominato ai sensi dell'art. 15 della L.R. 2 agosto 1984 n. 42, fissare gli emolumenti del Collegio e regolare in carenza di designazione, la sostituzione del Presidente;
c) deliberare sulla convocazione dell' Assemblea ed emanare tutte. le disposizioni relative all'organizzazione delle operazioni elettorali e alle modalità di voto non disciplinate dal presente statuto;
d) esprimere i pareri previsti dagli artt. 12 - ultimo comma - e 23 - I comma, terza alinea
- della L.R. 2 agosto 1984 n. 42;
e) deliberare sulle modifiche dello Statuto per le quali è richiesta la presenza di almeno
2/3 dei membri del numero dei Consiglieri ed è richiesta per la votazione la maggio
ranza del 51 % dei presenti;
f) deliberare sui regolamenti, sulle norme per il funzionamento dei servizi, assicurando anche la propria presenza nei territori di montagna, sul regolamento organico e disciplinare dei dipendenti;
g) formulare le proposte per la formazione dei programmi poliennali di bonifica e d'irrigazione ai sensi degli artt. 14 - lo comma, seconda alinea - e 23 - lo comma, prima alinea - della L.R. 2 agosto 1984 n. 42;
h) deliberare sugli orientamenti programmatici di attività del Consorzio e sui criteri per il finanziamento definitivo delle opere;
i) deliberare sui criteri relativi all'esecuzione ed alla manutenzione delle opere di competenza privata, curate dal Consorzio, nonché sulle relative operazioni di finanziamento;
l) deliberare sui criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico dei consorziati e sui piani annuali di riparto delle spese consortili;
m) deliberare sul minimo di contribuenza previsto dall' art. 60 ultimo comma;
n) approvare il bilancio preventivo e la relativa relazione, nonché le variazioni agli stanziamenti che si rendessero necessarie in corso d'esercizio;
o) approvare il conto consuntivo e la relativa relazione;
p) deliberare l'assunzione dei mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali, salvo il disposto del successivo art. 27 lettera m);
q) deliberare la partecipazione, con responsabilità limitata, ad Enti, Società ed Associazioni che, comunque, si presenti di interesse per il Consorzio e per l'attività di bonifica; r) deliberare sui criteri per le licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati nonché sui limiti di cui alla letto r) del successivo arto 27;
s) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull' attività svolta, da pubblicarsi all'Albo consortile ed all'Albo pretori o dei Comuni ricadenti nel comprensorio consorziale, almeno 30 giorni prima di quello fissato per la convocazione dell' Assemblea;
t) decidere sui ricorsi in opposizione contro le proprie deliberazioni;
u) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato amministrativo;
v) provvedere all'assunzione, promozione e licenziamento del Direttore.


Art. 24 - Convocazione
Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente, previa deliberazione del Comitato amministrativo, ordinariamente non meno di 3 volte all'anno.
Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta al Presidente, mediante lettera raccomandata con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un quinto dei Consiglieri oppure su richiesta del Collegio dei revisori dei conti ai sensi del successivo arto 34 penultimo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, la convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti nei successivi quindici giorni.
Le adunanze del Consiglio avranno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Comitato amministrativo.
La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita almeno sette giorni
prima di quella fissata per l'adunanza, ai Consiglieri, ai Revisori effettivi nonché ai tre rappresentanti del personale dipendente che, a norma dell' arto 15 della L.R. 2 agosto 1984 n. 42, partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma fino a tre giorni prima della data della riunione.
Almeno 48 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei Consiglieri.
Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai Consiglieri 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, quando un terzo dei presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti, dovrà essere differita alla seduta successiva.
Per la seduta d'insediamento, il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente uscente dal Consorzio o da chi ne fa le veci e presieduta dal consigliere più anziano di età.

Art. 25 - Validità
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono indette in unica convocazione e sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, salvo quanto previsto dalla lett. e) dell'art. 23.
In caso di contemporanea rinuncia dalla carica o di assenza del Presidente e dei Vice Presidenti, il Consiglio di amministrazione elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta, con la presenza comunque della metà + uno dei Consiglieri in carica.




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