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Statuto

STATUTO

(adottato dal Consiglio di Amministrazione
provvisorio con deliberazione n. 220 in data 25/9/1989)









- Approvato dal Consiglio regionale dell'Emilia - Romagna con deliberazione n. 2986 in data 31.1.1990 con modificazione dell' Art. 26.

- Variazione dell'art. 1 assunta dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 321 in data 31.3.1990 approvata dal Consiglio regionale dell'Emi1ia-Romagna con deliberazione n. 30 del 19.9.1990.







Piacenza, lì 25/26 settembre 1989

CAPO I
NATURA GIURIDICA - SEDE - FUNZIONI E COMPITI -
COMPRENSORIO - PERIMETRO


Art. 1 - Natura giuridica e sede
Il Consorzio Bacini Piacentini di Levante - istituito con delibera del Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1659 del 12 novembre 1987, in seguito al riordino territoriale dei comprensori di bonifica a norma della L.R. 2 agosto 1984 n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni - esercita le proprie funzioni nel comprensorio delimitato con decreto del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 627 in data 19.10.1987 il cui comprensorio è definito nel successivo art. 4 ed il perimetro dal successivo art. 5.
Il Consorzio, ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 2 agosto 1984 n. 42, dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 862 C.C. ha sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) ed è retto dal presente Statuto.

Art. 2 - Funzioni e compiti
Ai fini della difesa del suolo e di un equilibrato sviluppo del territorio, della tutela e della valorizzazione degli ordinamenti produttivi e dei beni naturali con particolare riferimento alle risorse idriche e alloro uso plurimo, il Consorzio di bonifica espleta le funzioni e i compiti ad esso attributi dalla legislazione di bonifica e/o dall' Autorità, nonché quelle attività che si rendano comunque necessarie al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
In particolare provvede:
a) all'elaborazione, nell'ambito delle sue competenze, di proposte concernenti la predisposizione del piano di unità idrografica;
b) alla formulazione della proposta del programma poliennale di bonifica e di irrigazione;
c) alla progettazione ed all'esecuzione delle opere di bonifica di competenza regionale e statale nonché di ogni altra opera pubblica volta alla tutela ambientale ed all'uso plurimo delle acque di interesse del comprensorio affidata in concessione;
d) all'esecuzione delle opere private rese obbligatorie dal programma poliennale di bonifica e di irrigazione secondo quanto disposto dall'art. 14 della L.R. 2 agosto 1984, n.42;
e) alla realizzazione e gestione di opere e di infrastrutture di uso pubblico o privato; f) alla progettazione ed all'esecuzione, su richiesta e a spese degli interessati, delle opere e degli interventi di competenza privata non obbligatoria;
g) all'esecuzione, su richiesta e per conto dei consorziati, delle opere di cui alla precedente lettera f), nonché alla manutenzione delle medesime, sempreché, in quest'ultimo caso, l'intervento presenti interesse ai fini della funzionalità delle opere pubbliche o comuni;
h) alla progettazione ed all'esecuzione degli interventi sulle opere pubbliche di bonifica che si rendano necessarie a seguito di eventi calamitosi;
i) ad assumere i compiti e le funzioni di cui alla Legge 25 luglio 1952 n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni;
I) all'esercizio, alla manutenzione ed alla vigilanza delle opere e degli impianti di bonifica e di irrigazione, nonché delle relative opere infrastrutturali e di supporto;
m) alla vigilanza sull'adempimento delle direttive del programma poliennale di bonifica e di irrigazione;
n) alla derivazione ed alla regolazione delle utenze di acqua per usi plurimi, con speciale riguardo a quelli agricoli;
o) ad esercitare, nell'ambito delle proprie competenze, le funzioni di polizia idraulica a norma di legge o di regolamento;
p) ad assumere le funzioni di Consorzio idraulico, di difesa di scolo e di irrigazione, nonché quelle di utilizzazione idrica ai sensi e per gli effetti della legislazione sulle acque e sugli impianti elettrici;
q) a collaborare con i Consorzi di bonifica confinanti e con la Comunità Montana al fine di attuare iniziative volte a valorizzare il territorio;
Il Consorzio, inoltre, può:
r) assumere ai sensi della legge 12 febbraio 1982, n. 183 e della legge 27 ottobre 1966, n. 910 l'esecuzione e la manutenzione delle opere di interesse comune a più fondi nonché quelle occorrenti a dare scolo alle acque e ad assicurare la funzionalità delle opere irrigue;
s) assistere i consorziati proprietari o affittuari di immobili agricoli, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, volontarie od obbligatorie, anche comuni a più fondi e nel conseguimento delle relative provvidenze nonché nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione;
t) assumere le esecuzioni di opere di miglioramento fondiario su richiesta di proprietari interessati che non intendano costituirsi in apposito consorzio e che rappresentino almeno il 50% della superficie interessata all'opera;
u) provvedere alla vigilanza, ove istituita delle aziende speciali consorzi ali per l'esercizio delle attività imprenditoriali agricolo-zootecniche e alla gestione di attività agricole su terreni di proprietà, in usufrutto o in uso al Consorzio;
v) assumere funzioni di Consorzio di contribuenza anche nei confronti di non consorziati che usufruiscono del beneficio delle opere di bonifica e di irrigazione.
Il Consorzio altresì concorre:
w) ad attuare iniziative promosse per la difesa dell'ambiente, con particolare riferimento alla tutela delle risorse idriche;
x) alla realizzazione di iniziative necessarie alla valorizzazione economico-agraria del comprensorio nel rispetto dei diversi ecosistemi;
y) al riordino delle utenze e delle utilizzazioni idriche con particolare riguardo a quelle irrigue;
j) ad iniziative volte alla ricomposizione delle proprietà frammentate;
z) alla formulazione ed attuazione di programmi di attività sperimentali nel settore agricolo e all'attività di divulgazione all'utenza, nell'ambito di iniziative connesse con le proprie finalità istituzionali.



Art. 3 - Compiti di vigilanza e sostituzione
Con riferimento all'esercizio delle funzioni di cui alla lettera m) del precedente art. 2 il Consorzio:
a) informa la Giunta regionale e gli Enti delegati di cui all'art. 23 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 dello stato d'attuazione del programma poliennale di bonifica e di IrngazIOne;
b) provvede, su autorizzazione della Giunta regionale, qualora i proprietari omettano di eseguire le opere private rese obbligatorie dai programmi poliennali, a realizzarle in nome ed a spese degli interessati;
c) provvede alla esecuzione delle opere ed interventi, di competenza dei privati, necessari ad evitare pregiudizio o a migliorare le funzionalità delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione, in base ad autorizzazione della Giunta regionale ed in nome e a spese dei proprietari inadempienti che siano stati inutilmente diffidati ad ottemperare.

Art. 4 - Comprensorio consorziale
Il comprensorio del Consorzio ha una superficie totale di ha. 120.565 che ricadono nella provincia di PIACENZA nei seguenti Comuni:

ALSENO ha. 5.011 *
BESENZONE ha. 2.388
BETTOLA ha. 9.932*
CADEO ha. 3.859
COLI ha. 14*
CAORSO ha. 3.062*
CARPANETO P.NO ha. 6.324
CORTEMAGGIORE ha. 3.682
CASTELL' ARQUATO ha. 5.222
CASTELVETRO ha. 2.521 *
FARINI ha. 9.526*
FERRIERE ha. 13.034*
FIORENZUOLA D'ARDA ha. 5.974
GROPPARELLO ha. 5.628*
LUGAGNANO VAL D'ARDA ha. 5.439
MONTICELLI D'ONGINA ha. 2.904*


MORFASSO ha. 8.378
PONTE DELL'OLIO ha. 4.397
PONTENURE ha. 3.381
RIVERGARO ha. 84*
S. GIORGIO P.NO ha. 4.907
S. PIETRO IN CERRO ha. 2.751
VERNASCA ha. 7.265
VIGOLZONE ha. 1.979*
VILLANOVA D'ARDA ha. 2.903*
Totale complessivo comprensorio ha. 120.565

(*) È incluso nel comprensorio del Consorzio una parte del territorio comunale.


Art. 5 - Perimetro del comprensorio consorziale e sue articolazioni
Il comprensorio consorzia1e suddiviso in distretti ha il seguente perimetro:
a nord: dalla confluenza del torrente Nure nel fiume Po, segue l'argine maestro fino alla confluenza dei torrenti Arda e Ongina;
ad est: dalla confluenza dei torrenti Arda ed angina nel fiume Po, segue l'asta del torrente angina fino alla Via Emilia, la strada per case Bocelli fino a Case Gruppi e la strada che da Castelnuovo Fogliani raggiunge il torrente Stirone; dal ponte su questo torrente prosegue coincidendo con il confine Amministrativo fra le Provincie di Parma e Piacenza sino al monte Nero;
a sud: dal monte Nero prosegue coincidendo con il confine Amministrativo tra le provincie di Parma e Piacenza sino al monte Bue e di seguito tra le provincie di Genova e Piacenza dal monte Bue e sino al monte Roncalla;
ad ovest: dal monte Roncalla segue lo spartiacque fra i bacini idrografici del torrente Nure e di fiume Trebbia fino alla strada provinciale di Bagnolo, lungo la quale prosegue fino all'abitato di Bagnolo da cui, scorrendo lungo il crinale, raggiunge l'abitato di Borgo di Sotto; da questa località, con una deviazione verso sud-est, raggiunge il torrente Nure, la cui asta viene seguita fino alla confluenza nel fiume Po.
I Distretti, finalizzati ad assicurare una rappresentanza territoriale negli Organi del Consorzio, nonché a garantire aspetti particolari d'ordine amministrativo e tecnico da definirsi mediante specifico Regolamento secondo quanto indicato al successivo art. 23 lett. f), sono delimitati come segue:
- Distretto di montagna: è quello rappresentato dal territorio già precedentemente classi
ficato montano con D.P.R. n. 62506 del 28.1.1972
- Distretto di pianura e collina: è quello costituito dall'intero territorio consorziale, al
netto del distretto di montagna.


CAPO II ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 6 - Determinazione degli Organi del Consorzio Sono Organi del Consorzio:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Comitato amministrativo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.

SEZIONE I - ASSEMBLEA


Art. 7 - Attribuzioni, costituzione, diritto di voto
L'Assemblea, nei limiti stabiliti dall' art. 15 della L.R. 2 agosto 1984 n. 42 viene convocata nelle forme stabilite dal successivo art. 13 ed elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione. .
Fanno parte dell'Assemblea elettorale con diritto all'elettorato attivo e passivo, tutti i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile che abbiano compiuto 18 anni, godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile.
Agli stessi effetti e con le medesime condizioni, ai sensi dell' art. 20 della legge Il febbraio 1971, n. 11, hanno diritto alla iscrizione nel catasto consorziale anche gli affittuari dei terreni ricadenti nel comprensorio del Consorzio, che ne facciano richiesta e autocertifichino ai sensi della legge n. 15/1968 e quando siano tenuti a pagare i contributi consortili.
Per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali; per i falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.
Per le persone giuridiche, le società, gli enti, il diritto di voto è esercitato dal rappresentante legale, da un suo delegato o dal soggetto a ciò appositamente designato dall'organo competente.
In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondente partita catastale risultante dagli atti del Consorzio, a meno che venga conferita delega scritta ad altro intestatario dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche quella di proprietà del delegato.
In caso di impresa familiare coltivatrice, il diritto di voto può essere esercitato da un familiare a ciò delegato dall'intestatario del diritto dominicale.
La delega di cui ai precedenti commi deve essere conferita con atto scritto autenticato da un notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza del delegante, ovvero da funzionari del Consorzio alI 'uopo delegati dal Presidente.
Nel caso in cui l'impresa familiare coltivatrice quale parte affittuaria si sia assunta in base a contratto d'affitto l'onere dei pagamenti dei contributi consortili, ciascun familiare può partecipare all'assemblea per conto dell'impresa familiare coltivatrice, esprimendo il voto che compete a quest'ultima. Il nominativo del familiare da includere nell'elenco degli aventi diritto al voto, deve essere preventivamente comunicato al Consorzio con atto scritto del primo intestatario.
Ai fini delle disposizioni di cui ai precedenti commi, si intendono come familiari i soggetti di cui al terzo comma dell'art. 230 bis c.c.
Per l'esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nei precedenti commi, i relativi titoli di legittimazione devono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio, a cura degli interessati, non oltre il ventesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione della Assemblea elettorale.

Art. 8 - Esercizio del diritto di voto
L'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del
diritto stesso.

Art. 9 - Deleghe
A parte i casi di rappresentanza previsti dall' art. 7, gli iscritti nell' elenco degli aventi diritto al voto possono farsi sostituire nell' assemblea da altro consorziato iscritto nell' elenco stesso, purché appartenente alla stessa sezione elettorale (dello stesso Distretto), mediante delega rilasciata con atto scritto autenticato da un notaio o dal segretario del Comune di residenza del delegante, da consegnarsi al Presidente del seggio elettorale.
A ciascun soggetto non possono essere conferite più di due deleghe.
Non possono essere conferite deleghe ai componenti gli Organi di cui all'art. 6, nonché ai dipendenti del Consorzio.

Art. 10 - Sistema elettivo
I componenti dell' Assemblea sono ripartiti ('per ciascun distretto') in quattro sezioni elettorali, nell'ambito delle quali esercitano il loro diritto di voto secondo le modalità previste dal successivo art. 16.
- Appartengono alla I sezione i consorziati contribuenti iscritti nel catasto consortile per soli immobili censiti all'urbano.
- Appartengono alla II sezione i consorziati iscritti a ruolo per i beni censiti al catasto consortile rustico per un contributo annuo non superiore ai 3/100.000 della contribuenza agricola totale ed in ogni caso con superficie aziendale inferiore a 2 ettari in pianura e a 4 ettari in collina ed in montagna.
- Appartengono alla III sezione i consorziati con contribuenza e superficie aziendale superiore ai limiti massimi fissati per la II sezione fino ai limiti di contribuenza e di superficie aziendali fissati come limite minimo della IV sezione.
- Appartengono alla IV sezione i consorziati iscritti a ruolo per beni censiti al catasto consortile per un contributo annuo superiore a 150/100.000 della contribuenza agricola totale ed in ogni caso con superficie aziendale superiore ad 80 ettari.
Ciascun consorziato, anche se titolare di più beni immobili, ha diritto ad un solo voto da esercitarsi nella sezione elettorale individuata ai sensi del comma precedente. Qualora il consorziato sia titolare di più beni immobili, si procede, per i soli immobili censiti al catasto rustico, alla somma dei diversi contributi e superfici ed il voto è esercitato nella sezione elettorale agricola individuata sulla base della predetta somma. Nel caso i beni rustici siano ubicati in distretti diversi, il diritto di voto è esercitato nel distretto in cui è situato l'immobile agricolo gravato da contributo maggiore.
Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione eleggibili all'interno di ciascuna sezione, è determinato come segue:
- la I sezione elegge un numero di Consiglieri proporzionale al rapporto tra la contribuenza a ruolo fra gli aventi diritto al voto di quella sezione e il totale della contribuenza consortile; in ogni caso tale percentuale non potrà essere superiore al 10% del numero complessivo dei consiglieri leggibili dall' Assemblea;
- la II, la III e IV sezione eleggono un numero di consiglieri proporzionale al rapporto tra la contribuenza a ruolo dei consorziati appartenenti a quella sezione ed il totale del la contribuenza agricola consortile.
I ruoli di contribuenza da considerare sono quelli dell'esercizio finanziario in corso alla data della deliberazione di convocazione dell' Assemblea.

Art. 11 - Formazione, approvazione e pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto La formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto cui sovraintende il Comitato amministrativo, deve avvenire ogni qual volta venga convocata l'Assemblea.
L'elenco, suddiviso per distretti, dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto:
- le generalità;
- l'ammontare complessivo del contributo iscritto nei ruoli dell'esercizio finanziario di
cui all'ultimo comma dell' articolo precedente;
- la sezione elettorale di appartenenza;
- l'indicazione del seggio presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto.
La deliberazione del Comitato amministrativo di approvazione dell'elenco suddiviso per distretti dovrà essere pubblicata, oltre che all'Albo Consortile, anche all'Albo Pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio, per un periodo di quindici giorni consecutivi. Durante lo stesso periodo l'elenco dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del Consorzio e gli stralci relativi ai singoli distretti negli uffici dei Comuni compresi nel distretto.
Dell' avvenuto deposito dell' elenco dovrà essere data contemporanea notizia mediante affissione, nei Comuni e nelle frazioni, dì apposito manifesto nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati. Nel manifesto dovrà essere riportato il testo degli artt. 7 e 8 del presente statuto.

Art. 12 - Reclami contro l'elenco degli aventi diritto al voto
I reclami contro le risultanze dell'elenco di cui all'articolo precedente debbono essere diretti al Comitato amministrativo ed inviati, mediante raccomandata con a.r., presso la sede del Consorzio entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione.
Il Comitato amministrativo, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le eventuali conseguenti variazioni dell'elenco. Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti mediante raccomandata con a.r.

Decisi i ricorsi ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui all'art. 7, il Comitato introduce nell'elenco degli aventi diritto al voto, le generalità dei votanti - ivi comprese quelle dei predetti rappresentanti - secondo le rispettive sezioni elettorali d'appartenenza e dispone gli stralci dell'elenco per i previsti seggi elettorali distinguendo la I sezione dalle altre. In ogni caso il Comitato amministrativo approva definitivamente l'elenco e determina il numero di Consiglieri eleggibili per ogni sezione di ogni distretto.

Art. 13 - Convocazione dell' Assemblea
Il Presidente del Consorzio convoca l'Assemblea elettorale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, mediante manifesto murale da pubblicarsi nell' Albo consorziale, nei comuni e nelle frazioni, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l' assemblea.
In esso saranno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora d'inizio e termine delle votazioni, nonché la sede dei seggi.
Sarà altresì riportato il testo degli artt. 9 e lO del presente Statuto nonché l'estratto dell'art. 7 richiamato dall'art. 9.
Nel manifesto dovrà essere data notizia dell'avvenuta pubblicazione della relazione del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 23 lettera s).
Inoltre, nelle tre settimane precedenti la data di riunione dell' Assemblea elettorale, sarà pubblicato un avviso su quotidiani di larga diffusione locale, per due volte - a distanza di due giorni l'uno dall'altro - nel quale, con le comunicazioni relative alla sede, alla data e alle ore della votazione, si farà richiamo, per particolari dettagli, al manifesto murale.
L'Assemblea ha luogo normalmente ogni cinque anni, entro il mese di novembre, sempreché sia trascorso un tempo non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni dall'ultima comunicazione delle decisioni del Comitato amministrativo riguardo alla formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, regolata dal penultimo comma dell'art. 12.

Art. 14 - Costituzione seggi elettorali
Il Comitato amministrativo determina il numero e l'ubicazione dei seggi da istituire, ai fini dello svolgimento delle elezioni (in ogni distretto).
Ogni seggio è composto da un Presidente, da due Scrutatori e da un Segretario, nominati dal Comitato amministrativo.
Le indennità da corrispondersi ai componenti di seggio sono stabilite dal Comitato stesso. In ogni seggio è consentita la presenza di un rappresentante per ogni lista presentata.

Art. 15 - Liste dei candidati - Schede di votazione
Il Consorzio predispone schede differenziate per ciascuna delle sezioni elettorali presenti nei distretti.
Le schede di votazione, debitamente timbrate dall' Amministrazione del Consorzio, devono essere consegnate al Presidente del seggio che, prima dell'inizio delle votazioni, è tenuto a controllare, insieme agli scrutatori, il numero complessivo delle schede, nonché il numero di schede relative a ciascuna sezione elettorale facendone menzione nel verbale di cui all'art. 17.

Le liste dei candidati devono essere presentate da consorziati iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto, ivi compresi i legittimi rappresentanti delle persone giuridiche, in relazione esclusiva alla sezione elettorale cui appartengono nell'ambito del distretto ove il voto stesso viene esercitato.
Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore, per ogni sezione elettorale, al numero di consiglieri eleggi bili dalla sezione stessa e non inferiore ad 1/3 arrotondato all'unità superiore.
Di tutti i candidati che debbono comunque essere titolari del diritto all'elettorato attivo, deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e data di nascita. Le liste devono essere consegnate in triplice copia, entro e non oltre le ore 18 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell' Assemblea, ad un funzionario all'uopo delegato dal Presidente del Consorzio che ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.
Qualora, scaduto il termine di presentazione di cui al comma precedente, risultino consegnate una o più liste complessivamente contenenti un numero di candidati inferiore al numero degli eleggibili in quella sezione, tali liste dovranno essere integrate, dagli stessi proponenti, entro le ore 18 del quindicesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell' Assemblea.
Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati e sottoscritte in ogni distretto da almeno il 3% degli aventi diritto al voto nella sezione elettorale d'appartenenza cui la lista si riferisce con un massimo di 100 presentatori.
I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di presentatori, ha efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma delle liste successive. Le determinazioni del Comitato amministrativo debitamente motivate in ordine all'accettazione delle liste nonché all'eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista sono comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo tra i firmatari presentatori della relativa lista.
Le liste accettate sono dal Consorzio distintamente trascritte, secondo l'ordine di presentazione, sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.
In testa a ciascuna lista viene stampata una casella e, a fianco di ciascuno dei nomi dei candidati indicati nelle liste, una casella di minori dimensioni per l'espressione del voto di preferenza.
L'elettore esprime il proprio voto di lista apponendo un segno sulla casella stampata in testa alla lista prescelta e, nell'ambito della stessa lista, può indicare il proprio voto di preferenza apponendo un secondo segno sulle caselle relative ai candidati prescelti fino ad un massimo di 9 dei candidati eleggibili nell'ambito di ciascuna sezione elettorale con arrotondamento all'unità superiore.

Art. 16 - Operazioni di voto
Le operazioni di voto si svolgono mediante votazione a scrutinio segreto.
Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto all'elenco degli aventi diritto al voto.
Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno sette ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala saranno ammessi a votare.
In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco sezionale dei votanti derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio o di un suo delegato esibita e consegnata dall 'interessato.
Il Presidente del seggio, accertato che ciascun votante abbia apposto la firma accanto al proprio nome riportato sull'elenco sezionale degli aventi diritto al voto, consegna allo stesso la scheda corrispondente alla Sezione elettorale cui appartiene.
Il votante, espresso il voto a mezzo della scheda di cui sopra, la restituisce chiusa al Presidente del seggio il quale, previo opportuno riscontro, la introduce immediatamente nell' apposita urna.
Sono nulle le schede che oltre all'espressione del voto contengono annotazioni o segni atti ad identificare l'elettore.
Il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere a seguito delle operazioni di voto e le decisioni stesse sono riportate nel verbale di cui all'articolo successivo.
Per quanto non previsto dal presente articolo valgono, in quanto applicabili, le norme per 1'elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali con sistema proporzionale.

Art. 17 - Scrutinio
Subito dopo la chiusura delle votazioni, il Presidente e gli scrutatori procedono allo scrutinio previo riscontro del numero delle schede contenute nell'urna con il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto.
Di tali operazioni deve essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio all' Amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe e agli altri atti.

Art. 18 - Validità ed efficacia delle votazioni
Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
In ogni distretto risultano eletti, in base al numero di Consiglieri assegnato in via proporzionale ai voti conseguiti da ciascuna lista, i candidati di lista che, nell'ambito delle singole sezioni elettorali, hanno ottenuto il più alto numero di preferenze.
In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.

Art. 19 - Reclami, proclamazione dei risultati
Contro le operazioni elettorali può essere interposto reclamo al Comitato amministrativo da depositarsi entro dieci giorni dalla data di chiusura delle operazioni di voto presso la Segreteria del Consorzio.
Il Comitato amministrativo, non oltre trenta giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti, decide sugli eventuali reclami e proclama i risultati delle votazioni e i nominativi degli eletti. I risultati delle votazioni e le risoluzioni adottate sugli eventuali reclami sono comunicati alla Giunta regionale.
Avverso gli anzi detti risultati è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi nell' Albo consortile.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20 - Composizione
Il Consiglio di Amministrazione è formato da 30 componenti di cui 24 eletti dall' Assemblea dei consorziati, a termini della precedente sezione e da 6 componenti nominati dagli Enti indicati al terzo comma dell'arto 15 della L.R. 2/8/1984 n. 42.
I componenti di nomina di cui al comma precedente, sono rispettivamente designati in numero di 3 dalla Comunità Montana ed in numero di 3 dalla Amministrazione Provinciale di Piacenza tra gli amministratori dei comuni di collina e di pianura inclusi nel comprensorio.
Il Consiglio di Amministrazione esercita le sue funzioni anche in carenza delle nomine di cui al precedente comma. L'eventuale sostituzione di Consiglieri elettivi avviene con le modalità fissate nel successivo arto 39.

Art. 21 - Articolazione distrettuale dei componenti
La rappresentanza di distretti di cui all' arto 5 del presente statuto in seno al Consiglio di
amministrazione è stabilita nel modo seguente:
Distretto n. 1 (Pianura-collina)
Consiglieri per il distretto n. 20 di cui 17 elettivi e 3 nominati ai sensi del precedente art. 20
Distretto n. 2 (Montagna)
Consiglieri per il distretto n. 10 di cui 7 elettivi e 3 nominati ai sensi del precedente arto 20.

Art. 22 - Cause ostative di eleggibilità e designazione
Non possono essere eletti o designati quali Consiglieri:
a) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
b) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
c) i falliti per il quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
d) coloro che siano stati interdettI da pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
f) amministratori e dipendenti pubblici preposti o addetti ad uffici che esercitano
compiti di controllo sugli atti o vigilanza e tutele sull'amministrazione del Consorzio;
g) i dipendenti del Consorzio;
h) coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;
i) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
l) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino
legalmente in mora.
Non possono essere contemporaneamente in carica in qualità di Consiglieri gli ascendenti e i discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L'ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.

Art. 23 - Funzioni e compiti
Spetta al Consiglio di Amministrazione:
a) eleggere nel suo seno il Presidente, i Vice Presidenti, e gli altri componenti il Comitato amministrativo, secondo quanto previsto dal successivo art. 26;
b) nominare i membri del Collegio dei revisori dei conti, ad esclusione del Presidente, in quanto nominato ai sensi dell'art. 15 della L.R. 2 agosto 1984 n. 42, fissare gli emolumenti del Collegio e regolare in carenza di designazione, la sostituzione del Presidente;
c) deliberare sulla convocazione dell' Assemblea ed emanare tutte. le disposizioni relative all'organizzazione delle operazioni elettorali e alle modalità di voto non disciplinate dal presente statuto;
d) esprimere i pareri previsti dagli artt. 12 - ultimo comma - e 23 - I comma, terza alinea
- della L.R. 2 agosto 1984 n. 42;
e) deliberare sulle modifiche dello Statuto per le quali è richiesta la presenza di almeno
2/3 dei membri del numero dei Consiglieri ed è richiesta per la votazione la maggio
ranza del 51 % dei presenti;
f) deliberare sui regolamenti, sulle norme per il funzionamento dei servizi, assicurando anche la propria presenza nei territori di montagna, sul regolamento organico e disciplinare dei dipendenti;
g) formulare le proposte per la formazione dei programmi poliennali di bonifica e d'irrigazione ai sensi degli artt. 14 - lo comma, seconda alinea - e 23 - lo comma, prima alinea - della L.R. 2 agosto 1984 n. 42;
h) deliberare sugli orientamenti programmatici di attività del Consorzio e sui criteri per il finanziamento definitivo delle opere;
i) deliberare sui criteri relativi all'esecuzione ed alla manutenzione delle opere di competenza privata, curate dal Consorzio, nonché sulle relative operazioni di finanziamento;
l) deliberare sui criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico dei consorziati e sui piani annuali di riparto delle spese consortili;
m) deliberare sul minimo di contribuenza previsto dall' art. 60 ultimo comma;
n) approvare il bilancio preventivo e la relativa relazione, nonché le variazioni agli stanziamenti che si rendessero necessarie in corso d'esercizio;
o) approvare il conto consuntivo e la relativa relazione;
p) deliberare l'assunzione dei mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali, salvo il disposto del successivo art. 27 lettera m);
q) deliberare la partecipazione, con responsabilità limitata, ad Enti, Società ed Associazioni che, comunque, si presenti di interesse per il Consorzio e per l'attività di bonifica; r) deliberare sui criteri per le licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati nonché sui limiti di cui alla letto r) del successivo arto 27;
s) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull' attività svolta, da pubblicarsi all'Albo consortile ed all'Albo pretori o dei Comuni ricadenti nel comprensorio consorziale, almeno 30 giorni prima di quello fissato per la convocazione dell' Assemblea;
t) decidere sui ricorsi in opposizione contro le proprie deliberazioni;
u) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato amministrativo;
v) provvedere all'assunzione, promozione e licenziamento del Direttore.


Art. 24 - Convocazione
Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente, previa deliberazione del Comitato amministrativo, ordinariamente non meno di 3 volte all'anno.
Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta al Presidente, mediante lettera raccomandata con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un quinto dei Consiglieri oppure su richiesta del Collegio dei revisori dei conti ai sensi del successivo arto 34 penultimo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, la convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti nei successivi quindici giorni.
Le adunanze del Consiglio avranno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Comitato amministrativo.
La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita almeno sette giorni
prima di quella fissata per l'adunanza, ai Consiglieri, ai Revisori effettivi nonché ai tre rappresentanti del personale dipendente che, a norma dell' arto 15 della L.R. 2 agosto 1984 n. 42, partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma fino a tre giorni prima della data della riunione.
Almeno 48 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei Consiglieri.
Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai Consiglieri 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, quando un terzo dei presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti, dovrà essere differita alla seduta successiva.
Per la seduta d'insediamento, il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente uscente dal Consorzio o da chi ne fa le veci e presieduta dal consigliere più anziano di età.

Art. 25 - Validità
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono indette in unica convocazione e sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, salvo quanto previsto dalla lett. e) dell'art. 23.
In caso di contemporanea rinuncia dalla carica o di assenza del Presidente e dei Vice Presidenti, il Consiglio di amministrazione elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta, con la presenza comunque della metà + uno dei Consiglieri in carica.

SEZIONE III - COMITATO AMMINISTRATIVO

Art. 26 - Composizione
Il Comitato Amministrativo è così composto:
- dal Presidente
- da 2 Vicepresidenti, in ragione di uno per ogni distretto, di cui uno con funzione di vicario
- da altri 8 componenti.
Nell'ambito dei componenti medesimi, deve essere assicurata la rappresentanza dei nominati dagli Enti delegati, nonché dei consorziati eletti nella I Sezione elettorale.
Le elezione si effettua a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.

Art. 27 - Funzioni e compiti
Spetta al Comitato amministrativo:
a) deliberare sulla convocazione del Consiglio di amministrazione, stabilendo gli argomenti da porre all'ordine del giorno;
b) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
c) provvedere agli adempimenti, previsti al precedente arto 14, per la costituzione dei seggi elettorali;
d) deliberare sui reclami in materia elettorale, accertare i risultati delle votazioni dell' Assemblea e proclamare i nominativi degli eletti;
e) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale nonché sulle eventuali transazioni anche mediante compromessi arbitrali;
f) predisporre i regolamenti, le norme per il funzionamento dei servizi, il regolamento organico-disciplinare dei dipendenti da sottoporre alla approvazione del Consiglio;
g) provvedere, nei limiti del regolamento, all'assunzione del personale, alle promozioni ed ai licenziamenti ad esclusione del Direttore;
h) predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo in conformità con le disposizioni dettate dal presente statuto, predisporre altresì le relative relazioni che dovranno il lustrare l'attività consortile da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
i) deliberare sui servizi di Esattoria, Tesoreria e Cassa;
l) deliberare i ruoli di contribuenza sulla base del piano di classifica e del piano di riparto delle spese consortili, nonché del bilancio preventivo approvato dal Consiglio;
m) deliberare sui finanziamenti provvisori e sull'assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali per la copertura delle quote di costo delle opere a carico della proprietà, sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti nei confronti dello Stato, della Regione, di enti e di privati nonché sulle spese da attribuire alle relative gestioni;
n) deliberare sui progetti esecutivi, le perizie di variante e le relative domande di concessione; stabilire le norme e le condizioni per i singoli appalti, cottimi, lavori in economia, forniture, affittanze di relitti di terreni, delle ripe di argini ed altre pertinenze dei canali, dei diritti di pesca e di caccia nonché deliberare in merito all'aggiudicazione definitiva degli appalti che siano stati aggiudicati solo in via provvisoria;
o) stabilire i sistemi per l'esecuzione dei lavori e per le forniture;
p) deliberare sulla materia contrattuale in genere nonché sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili e sulle locazioni e conduzioni nonché cessioni in godimento temporaneo di beni immobili;
q) deliberare, o esprimere parere, sulle licenze e concessioni temporanee ai consorziati, nonché, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio, ai non consorziati;
r) provvedere, nei limiti fissati dal Consiglio, all'acquisto, alla costituzione, all'alienazione di diritti reali immobiliari;
s) sovraintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
t) sovraintendere alla regolare conservazione ed aggiornamento del catasto consorziale;
u) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
v) proporre al Consiglio le modifiche dello Statuto;
z) provvedere agli atti che non siano attribuiti alla competenza di altri Organi consorziali quando non ritenga di sottoporli al Consiglio di amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso nella prima adunanza;
w) deliberare l'autorizzazione al Presidente (ed in caso di sua assenza o di impedimento, al Vice Presidente) ad ordinare, entro prefissati limiti di importo, l'impegno ed il pagamento delle spese inerenti la gestione generale del Consorzio, nonché di quella afferente l'attività esecutiva.

Art. 28 - Provvedimenti d'urgenza
In caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio di amministrazione, il Comitato amministrativo delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella sua riunione immediatamente successiva.

Art. 29 - Convocazione
Il Comitato amministrativo viene convocato non meno di 8 volte all'anno ad iniziativa del Presidente. Deve altresì essere convocato quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.
Le riunioni del Comitato hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.
La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai componenti del Comitato almeno 7 giorni prima di quella fissata per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma non meno di 2 giorni prima della data della riunione.
Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione agli altri componenti almeno 24 ore prima dell'adunanza.
Gli atti relativi agli argomenti da trattare sono depositati presso la Segreteria del Consorzio a disposizione dei componenti del Comitato, almeno un giorno prima dell'adunanza.

Art. 30 - Validità delle adunanze
Le adunanze del Comitato sono indette in unica convocazione e sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

SEZIONE IV - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Art. 31 - Funzioni e compiti del Presidente
Il Presidente, che ha la legale rappresentanza del Consorzio:
a) presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato amministrativo e stabilisce l'ordine del giorno dell'adunanza del Comitato amministrativo;
b) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza con facoltà di delegare, limitatamente a quest'ultima e per determinate materie, la Direzione del Consorzio;
c) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
d) sovraintende all'amministrazione consortile ed assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e dello Statuto;
e) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consorziali;
f) sovraintende alle funzioni di direzione del personale;
g) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Comitato amministrativo;
h) ordina i pagamenti e le riscossioni;
i) presiede le gare e le licitazioni relative agli appalti e alle forniture;
l) denuncia al competente Organo dell' Amministrazione regionale le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica;
m) delibera, in caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Comitato amministrativo, con l'assenso dei due Vice Presidenti, sulle materie di competenza del Comitato stesso escluse quelle indicate all'arto 27 lettera v) e all'art. 28. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Comitato nella sua prima riunione.



Art. 32 - Funzioni e compiti del Vice Presidente
I Vice Presidenti sostituiscono disgiuntamente il Presidente in caso di assenza od impedimento, con precedenza al Vice Presidente Vicario.

Art. 33 - Commissioni di distretto
All'interno del Consiglio di amministrazione, sono istituite Commissioni di distretto aventi funzioni consultive. Ogni Commissione comprende tutti i Consiglieri eletti dai singoli distretti e può essere convocata per esprimere pareri su argomenti di esclusiva pertinenza e di interesse del distretto d'appartenenza. La convocazione di ciascuna Commissione potrà essere promossa dal Presidente del Consorzio, dal Vice Presidente del distretto o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.


SEZIONE V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


Art. 34 - Composizione, funzioni, durata
Il Collegio dei Revisori, dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Il Presidente del Collegio, scelto fra esperti di contabilità pubblica, è nominato dalla Amministrazione Provinciale.
Gli altri componenti sono eletti dal Consiglio di amministrazione, anche fra persone estranee al Consorzio.
Sono cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di revisore dei conti, quelle indicate nel precedente art. 22 del presente statuto ad esclusione della lettera f) di esso nonché, nel caso di componenti eventualmente iscritti nel ruolo di Revisori ufficiali dei conti, la cancellazione o la sospensione dal ruolo. Non possono inoltre essere eletti Revisori i componenti il Consiglio di amministrazione e i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
Il Collegio dura in carica cinque anni. I suoi componenti sono rieleggibili. In caso di anticipata scadenza dell' amministrazione che ha provveduto alla nomina dei componenti eletti, questi scadono con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio dei Revisori dei conti:
a) vigila sulla gestione amministrativo-contabile del Consorzio;
b) presenta al Consiglio di amministrazione una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.
Il Collegio dei revisori dei conti è invitato ad assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo.
I Revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone immediata successiva comunicazione scritta al Presidente del Collegio.
Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a due riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio di amministrazione provvede, con le modalità di cui al terzo comma del presente articolo, alla sostituzione dei Revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I Revisori così nominati decadono allo scadere del mandato del Collegio.
I Revisori supplenti - con precedenza al più anziano di età - sostituiscono gli effettivi, escluso il Presidente, che cessano dalla carica nelle more dell'emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio di cui al precedente comma.
Delle riunioni del Collegio dei revisori viene redatto verbale, che deve essere trascritto in apposito registro, con la sottoscrizione di tutti i presenti alla riunione.
Il Collegio delibera a maggioranza. Il dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.
Qualora il Collegio dei revisori accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Comitato amministrativo l'immediata convocazione del Consiglio di amministrazione.
Ai Revisori dei conti effettivi viene corrisposto un compenso annuo, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione all'atto della loro elezione.

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI COMUNI


Art. 35 - Accettazione delle cariche
L'elezione si perfeziona con l'accettazione, che dovrà essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell' avviso del risultato dell' elezione.
Tale avviso dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche consorziali con raccomandata a..r. entro otto giorni dalla data di proclamazione o dalla votazione, a seconda che si tratti di elezione a Consigliere o ad altre cariche.
In difetto di accettazione entro i limiti indicati, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario e al suo posto subentra chi ha ottenuto nella stessa lista, il numero dei voti immediatamente inferiore. Anche in tali ipotesi si applicano il primo ed il secondo comma del presente articolo ed il termine di cui al secondo comma decorre, rispettivamente, dalla data di proclamazione integrativa o dalla data di scadenza del termine per l'accettazione.
Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile, valgono le norme del successivo art. 39.
In caso di mancata accettazione della carica di Presidente e di Vicepresidente il Consiglio di amministrazione procederà a nuova elezione.

Art. 36 - Parità di voti nelle elezioni alle cariche
In caso di parità di voti nella elezione del Presidente, dei Vice Presidenti, dei componenti il Comitato amministrativo e dei Revisori dei Conti va ripetuta la votazione.
Qualora anche con la nuova votazione si verifichi parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Art. 37 - Durata delle cariche
I componenti degli Organi del Consorzio durano in carica cinque anni, sono rieleggibili o riconfermabili.

Art. 38 - Decorrenza e scadenza delle cariche - Gestione interinale
I componenti del Consiglio di Amministrazione entrano in carica all'atto di scadenza dell' Amministrazione uscente.
Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti il Comitato amministrativo entro in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente arto 36.
Salvo ne sia disposta proroga da parte della Giunta regionale, la scadenza di tutte le cariche si verifica, in ogni caso, il 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica è avvenuta in epoca successiva al 1° gennaio.
Qualora i nuovi amministratori non siano stati eletti o non siano ancora intervenute le accettazioni di cui all' arto 36, gli Organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione ordinaria del Consorzio.

Art. 39 - Cessazione dalle cariche
Quando il Presidente, i Vice Presidenti o i membri del Comitato amministrativo cessano dalla carica per qualsiasi motivo deve essere convocato, entro un mese, il Consiglio di amministrazione per provvedere alla loro sostituzione.
Qualora cessino dalla carica per qualsiasi motivo i membri elettivi del Consiglio di amministrazione, il Consiglio stesso provvederà alla sostituzione, secondo l'ordine dei non eletti dalla stessa lista del distretto e della sezione dei Consiglieri da sostituire.
Nel caso in cui comunque il numero dei componenti elettivi il Consiglio di amministrazione risulti ridotto a meno del 50% + uno del suo totale, la convocazione dell' Assemblea deve essere fissata entro tre mesi per il rinnovo del Consiglio stesso.
La disposizione del comma precedente si applica altresì quando uno dei distretti sia rimasto senza rappresentanti.
Quando vengono a cessare per qualsiasi motivo Consiglieri nominati ai sensi del terzo comma, l'art. 15, della legge regionale 2 agosto 1984 n. 42, il Comitato amministrativo deve dame tempestiva comunicazione agli Enti competenti per la sostituzione.
I nuovi nominati rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

Art. 40 - Emolumenti e rimborso delle spese
Ai componenti degli Organi consorziali spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro ufficio.
Ai componenti gli Organi consorziali spetta il gettone di presenza nelle forme e con le modalità da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione con apposito provvedimento deliberativo.
Al Presidente e ai Vice Presidenti in luogo del gettone di presenza potrà essere riconosciuta una indennità di carica.

Art. 41 - Dimissioni
Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta al Consorzio. Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui interviene l'accettazione da parte dell' Organo competente.

Art. 42 - Decadenza
La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa d'ineleggibilità.
Decadono parimenti coloro che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio di amministrazione o del Comitato amministrativo, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dall' art. 46 del presente statuto.
La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di amministrazione, trascorsi 30 giorni dalla comunicazione dei motivi all'interessato.
La cessazione dalla qualità di rappresentante di cui all'art. 7, produce la perdita della carica di Consigliere.
La cessazione dalla carica di Consigliere comporta la perdita delle altre cariche consorziali.

Art. 43 - Verbali delle adunanze degli Organi consortili
Per ogni adunanza viene redatto un verbale che deve contenere la data, l'ora ed i luogo dell'adunanza, la data dell'invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione se, in quella sede, ne abbiano fatta richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.
I verbali firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di Segretario, nonché dagli eventuali scrutatori, sono sottoposti ad approvazione nella successiva adunanza.

Art. 44 - Interventi alle sedute. Segretario
Il Direttore del Consorzio partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione, del Comitato amministrativo e delle Commissioni consorziali.
Possono essere chiamati ad intervenire alle sedute altri dipendenti del Consorzio od estranei, affinché forniscano chiarimenti su determinati problemi.
Funge da Segretario delle riunioni il Direttore del Consorzio. In caso di sua assenza è sostituito da altro Dirigente o dal più giovane dei Consiglieri avente voto deliberativo.
La trattazione dei singoli argomenti, attinenti i componenti degli Organi o le persone di altri partecipanti alle sedute degli Organi stessi è normalmente effettuata, oltreché in assenza degli interessati, alla presenza dei soli componenti con diritto di voto deliberativo.

Art. 45 - Votazioni
Le votazioni sono di regola palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernino persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei votanti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Sono nulle le votazioni nelle quali il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi. In questo caso potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione che sarà valida qualunque sia il numero degli astenuti.
Gli astenuti, solo ai sensi del successivo art. 46, primo comma, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

Art. 46 - Conflitto d'interessi. Obbligo di astensione
I componenti il Consiglio di amministrazione e il Comitato amministrativo che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione abbiano, per conto proprio o per conto terzi, un interesse in conflitto con quello del Consorzio, devono dame notizia ed astenersi dal partecipare alla deliberazione.
La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali: restano ferme la responsabilità per danni e la possibilità di annullamento d'ufficio della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di colui che avrebbe dovuto astenersi, non sarebbe stata raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 47 - Pubblicazione delle deliberazioni
Le deliberazioni degli Organi consorziali, per la parte dispositiva e di motivazione, debbono essere pubblicate nell' Albo del Consorzio per cinque giorni consecutivi, non oltre il ventunesimo giorno successivo alla data della loro emanazione salvo quelle per le quali sia prevista specifica procedura di pubblicazione ed approvazione.
Le deliberazioni di cui sia motivata l'urgenza sono pubblicate per il solo giorno immediatamente successivo a quello della loro adozione.
Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quello di pubblicazione, a disposizione di chi voglia prenderne visione.

Art. 48 - Ricorso contro le deliberazioni
Contro le deliberazioni degli Organi del Consorzio è ammesso il ricorso in opposizione entro dieci giorni dall 'ultimo giorno di pubblicazione della stessa.
Il ricorso è esaminato nella prima adunanza dell'Organo competente ed è deciso, con deliberazione motivata da comunicarsi entro quindici giorni al ricorrente, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Il ricorso non sospende l' esecutività della deliberazione.
Contro le decisioni assunte dagli Organi del Consorzio sui ricorsi predetti è ammessa, entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione delle relative deliberazioni, impugnativa alla Amministrazione Provinciale che deciderà con provvedimento definitivo.
Ai ricorsi di cui ai precedenti comma si applicano le disposizioni del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Art. 49 - Visione e copia delle deliberazioni
Le deliberazioni del Consorzio sono pubbliche. Di tali provvedimenti chiunque abbia interesse ha diritto a prenderne visione.
I cittadini direttamente interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, su richiesta scritta, copia dei provvedimenti e degli atti prodromi che ad essi si riferiscono.

SEZIONE VII - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 50 - Regolamenti interni
L'ordinamento degli uffici, le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei dipendenti consorziali nonché tutto quanto riguarda il funzionamento dell'amministrazione e dei servizi del Consorzio, sono disciplinati da appositi regolamenti interni.

SEZIONE VIII - NORME AMMINISTRATIVO-CONTABILI

Art. 51 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.
Il bilancio di previsione è approvato non oltre il mese di novembre dell' anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
Il conto consuntivo è approvato entro il semestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 52 - Bilancio di previsione
Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di competenza secondo lo schema contabile indicato dall' Amministrazione regionale.
Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.
Gestioni al di fuori del bilancio non sono ammesse.

Art. 53 - Conto Consuntivo
Il conto consuntivo è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa e dalla situazione patrimoniale.
Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categoria e per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.
La situazione amministrativa pone in evidenza:
a) la consistenza dei conti di tesoreria o di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i
pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell' esercizio;
b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio;
c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.
La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio.
Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale.
Compensazioni fra partite dell' attivo e del passivo non sono ammesse.
Il conto consuntivo presentato unitamente alla relazione illustrativa predisposta dal Comitato amministrativo, è sottoposto all'esame del Collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione contenente, fra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, la regolarità della gestione, in rapporto al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, nonché la rispondenza dell'attribuzione delle entrate e delle spese, alle norme statutarie e al piano di classifica per il riparto delle spese consortili.
La relazione illustrativa del Comitato amministrativo dovrà riguardare l'andamento della gestione dell'ente, nonché i fatti di rilievo verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio.

Art. 54 - Unicità del bilancio
Il bilancio del Consorzio è unico.


SEZIONE IX - CATASTO

Art. 55 - Proprietà agricole ed extragricole
Le proprietà agricole ed extragricole soggette a contribuzione, vengono iscritte nel catasto consorziale con tutti gli elementi necessari per l'applicazione dei criteri di riparto della contribuenza, distintamente per comune.

SEZIONE X - ESATTORIA E TESORERIA

Art. 56 - Servizi di esattoria e tesoreria
Per i servizi di esattoria e di tesoreria affidati a terzi il Consorzio provvede a stipulare apposite convenzioni.
La riscossione dei contributi consorziali viene effettuata dagli esattori delle Imposte Dirette, competenti per territorio.
Gli esattori delle Imposte vengono retribuiti ad aggio che non potrà superare quello stabilito per la riscossione delle Imposte Dirette. Gli esattori della contribuenza dovranno rispondere del non riscosso e dovranno versare adeguata cauzione.

Art. 57 - Ruoli annuali
I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, sono consegnati all'esattore nei modi e nei termini stabiliti per le imposte dirette.
Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere al Comitato Amministrativo per errore materiale o per duplicazione dell' iscrizione entro 60 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale o, in mancanza della notificazione, dell'avviso di mora.
Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia il Comitato Amministrativo ha facoltà di disporre, con provvedimento motivato, la temporanea sospensione.
Le variazioni per le iscrizioni a ruolo richieste direttamente al Consorzio, sono introdotte se presentate entro il 31 agosto dell' anno precedente l'emissione del ruolo.

Art. 58 - Ordine di riscossione e mandati di pagamento
Il Tesoriere introita, alle rispettive scadenze, le rate dei tributi consorziali e provvede, in base agli ordini di riscossione emessi dal Consorzio, all'incasso delle altre entrate consorziali.
Entro i limiti stabiliti dal bilancio dà inoltre esecuzione ai mandati di pagamento.
I mandati di pagamento e gli ordini di riscossione sono firmati dal Presidente o da un Vice Presidente e controfirmati dal Direttore e dal Ragioniere Capo. In caso di assenza del Presidente sono firmati dal Vice Presidente Vicario.
Nessun pagamento può essere eseguito senza il regolare mandato.

Art. 59 - Rendiconti
Alla fine dell' esercizio il tesoriere deve rendere conto delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti e deve firmare, se riscontrato conforme alle sue scritture, il conto consuntivo compilato dal Consorzio.

SEZIONE XI - RIPARTO DELLE CONTRIBUENZE

Art. 60 - Piano di classifica
I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, contribuiscono alle spese di esercizio e di manutenzione delle opere di bonifica, nonché alle spese di funzionamento del Consorzio in conformità alla legislazione vigente.
Le spese di cui al primo comma sono ripartite, in ragione dei benefici effettivamente conseguibili a bonifica ultimata, sulla base del piano di classifica della contribuenza. Durante l'esecuzione della Bonifica, il riparto delle spese di cui al precedente comma è effettuato sulla base di un piano di classifica provvisorio in ragione dei benefici presumibilmente conseguibili.
Tanto i piani di classifica della contribuenza provvisoria, quanto quelli definitivi sono resi esecutivi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 42/84.
Il Consiglio d'Amministrazione può stabilire la misura di un importo minimo di contribuenza da porre a carico della singola ditta consorziata.




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