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L.R. 24/03/2000 N. 22

Legge regionale 24 marzo 2000, n. 22


Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture – disposizioni attuative e modificative della l.r. 21 aprile 1999, n.3

(omissis)
TITOLO II
Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di opere e lavori pubblici

Art. 9
1. Il presente Titolo disciplina il riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di opere e lavori pubblici in attuazione dell'art. 159, comma 3 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3
2. La Regione può affidare la realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza:
a) ad Enti locali e loro forme di cooperazione, al fine di promuovere l'integrazione del sistema regionale locale;
b) ai Consorzi di bonifica nonché ad enti pubblici ed aziende dipendenti dalla Regione, qualora sussistano esigenze di carattere organizzativo o funzionale.
3. L'affidamento è effettuato d'intesa con i soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "soggetti attuatori", i quali provvedono all'esecuzione dei lavori mediante contratti d'appalto o in economia ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di opere e lavori pubblici. Ai soggetti attuatori è riconosciuto il rimborso degli oneri sostenuti nella misura massima del 10% dell'importo base d'asta e dell'eventuale espropriazione. Detta percentuale è aggiornata con cadenza biennale dalla Regione.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dell'art. 17 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, la Regione può avvalersi, previa intesa, di organismi e uffici di altre pubbliche amministrazioni i quali provvedono direttamente al loro espletamento.
5. La Regione contribuisce al finanziamento di opere e lavori pubblici di competenza degli Enti locali secondo le disposizioni previste da specifiche leggi di settore.

(omissis)




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