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L.R. 21/04/1999 N. 3

L.R. 21 aprile 1999, n. 3

Riforma del sistema regionale e locale.


(OMISSIS)

Capo IV - Risorse idriche, difesa del suolo e miniere

Sezione I - Funzioni in materia di risorse idriche, difesa del suolo e miniere

Art. 138
Programmazione e pianificazione.

1. Le funzioni di programmazione e pianificazione in materia di difesa del suolo e risorse idriche sono esercitate dalla Regione, in concorso con gli Enti locali, attraverso il sistema delle Autorità di bacino idrografico, istituite ai sensi della L. 18 maggio 1989, n. 183, che costituiscono sede di cooperazione istituzionale fra Stato, Regioni ed Enti locali.
2. La programmazione e pianificazione di bacino assicurano l'unitario governo idraulico e idrogeologico dei corsi d'acqua naturali e artificiali, compresi quelli gestiti dai Consorzi di bonifica, e delle risorse idriche in termini di tutela della qualità e di razionale utilizzo della quantità.
3. Nelle Autorità di bacino interregionali e regionali le province interessate partecipano con propri rappresentanti agli organi istituzionali e tecnici nei modi previsti dalle intese e dalle leggi istitutive delle stesse Autorità. La partecipazione delle province interessate alla definizione delle posizioni e delle volontà che la Regione esprime negli organi istituzionali e tecnici dell'Autorità di bacino nazionale del Po è assicurata tramite il comitato di coordinamento di cui all'art. 139. Negli organi tecnici delle Autorità di bacino interregionali e regionali è altresì assicurata la presenza dei Consorzi di bonifica.

Art. 139
Comitato di coordinamento dei sottobacini del fiume Po.

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'art. 138 è istituito il Comitato di coordinamento dei sottobacini del fiume Po, composto da:
a) il Presidente della Regione, o l'Assessore regionale competente in materia di difesa del suolo da lui delegato, con funzioni di presidente;
b) i Presidenti delle province territorialmente interessate, ovvero gli assessori provinciali competenti in materia di difesa del suolo da essi delegati.
2. Il Comitato di coordinamento supporta la Regione nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite nell'ambito dell'Autorità di bacino del Po, con particolare riguardo alla formulazione di proposte per la redazione dei piani di sottobacino, per la formazione dei programmi nonché per la elaborazione di studi e progetti.
3. Il Comitato di coordinamento si avvale di un nucleo tecnico-amministrativo, composto da esperti della Regione, delle province, dell'Azienda regionale per la navigazione interna (A.R.N.I.) e dei Consorzi di bonifica interessati e coordinato da un dirigente regionale. Tale nucleo è costituito con atto del dirigente regionale competente in materia.

Art. 140
Princìpi per l'esercizio delle funzioni

1. La Regione disciplina, con successivi provvedimenti e secondo i princìpi di cui ai commi seguenti, l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo nonché la riorganizzazione dei competenti servizi.
2. La Regione esercita direttamente le funzioni amministrative e gestionali in materia di difesa del suolo e risorse idriche, ivi comprese quelle conferite dagli articoli 86 e 89 del D.Lgs. n. 112 del 1998 aventi rilevanza di bacino idrografico, mediante servizi tecnici di bacino. A tal fine i servizi provinciali difesa del suolo e gli uffici statali soggetti a riordino ai sensi degli articoli 92 e 96 del D.Lgs. n. 112 del 1998 sono riorganizzati in servizi tecnici di bacino.
3. La normativa di riforma in materia di bonifica e di enti di bonifica dovrà essere coerente con quella dettata ai sensi del primo comma.
4. Agli Enti locali sono conferite le funzioni in materia di difesa del suolo e risorse idriche aventi carattere puntuale e rilevanza locale.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 112 del 1998 che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale nel bacino del Po, la Regione promuove le opportune intese con le altre Regioni interessate al fine di stabilire idonei strumenti tecnici interregionali comuni anche con riferimento al riordino del magistrato del Po, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 112 del 1998, e perseguendo l'obiettivo della integrazione con le funzioni di regolazione della navigazione.


(OMISSIS)




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