D.P.R. 18 luglio 1995Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge n. 183 del 1989 che disciplina le attività di pianificazione, programmazione e attuazione degli interventi in materia, stabilendo che le stesse siano svolte sulla base di criteri, metodi e standards fissati con la procedura di cui all'art. 4 della medesima legge;
Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 1989 che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, il compito di definire, con proprio decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento, tra l'altro, delle attività di pianificazione nel settore della difesa del suolo;
Visto l'art. 17 della legge n. 183 del 1989 che definisce il piano di bacino come lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso per il raggiungimento delle finalità elencate al comma 3 dello stesso articolo;
Visto il combinato disposto degli articoli 6, comma 7, lettera a), e 17, comma 2, della legge n. 183 del 1989 che demanda al Comitato nazionale per la difesa del suolo il compito, tra l'altro, di formulare proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al citato art. 4, comma 1, lettera a);
Visto l'art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253, che dispone la preventiva sottoposizione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei princìpi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui sopra;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 1992, con il quale sono stati fissati i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino e delle regioni per la redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;
Ritenuta l'opportunità di fissare criteri e metodi al fine di indirizzare e di coordinare l'attività di pianificazione demandata ai competenti organi delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale per conseguire, pur nella diversa caratterizzazione delle problematiche di ciascun bacino idrografico, unitarietà di impostazione, omogeneità di contenuti e coerenza di indirizzo metodologico nella individuazione degli squilibri territoriali e delle relative soluzioni di intervento;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la difesa del suolo nella seduta del 30 settembre 1993;
Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 20 gennaio 1994;
Sentite le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1995;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;
Decreta:
È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni.
1.
1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 1, lettera a), e 17, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183 (2), e successive modifiche ed integrazioni, le autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale, nella redazione dei piani di bacino di rispettiva competenza, si attengono ai criteri indicati nell'allegato documento, facente parte integrante del presente decreto.
2. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano i criteri di cui al presente decreto si applicano compatibilmente con le disposizioni del relativo statuto e delle norme di attuazione.
Allegato
CRITERI PER LA REDAZIONE
DEI PIANI DI BACINO
Il piano di bacino è un piano territoriale di settore con criteri, indirizzi, prescrizioni, norme ed interventi finalizzati alla conservazione e gestione delle risorse del bacino idrografico.
La redazione del Piano di bacino si articola in tre fasi, che vanno realizzate non necessariamente in sequenza ma correlate in un processo interattivo fra di loro e per le quali è necessario l'espletamento delle attività che vengono qui di seguito richiamate.
1. Stato delle conoscenze
(omissis)
1.2 - Normativa e caratterizzazione delle ripartizioni amministrative.
I risultati e le conoscenze acquisite durante la fase conoscitiva saranno inquadrati nell'esistente legislazione e quindi dovrà preliminarmente essere fissato l'aspetto amministrativo entro cui sono da effettuarsi gli interventi sul bacino, tenendo presente il riferimento normativo derivato dalle leggi dello Stato e delle Regioni, nonché dalle connesse norme attuative.
Saranno individuati i soggetti giuridici ed amministrativi che svolgono attività di pianificazione di interesse per il bacino o comunque territorialmente competenti, con definizione della relativa giurisdizione tecnica ed amministrativa.
Saranno identificati:
- gli eventuali confini di stato e la natura delle autorità estere operanti nelle zone appartenenti al bacino;
- i limiti di regione, provincia e comune;
- i limiti giurisdizionali di consorzi e di particolari aggregazioni;
- gli enti e gli organismi interessati alle finalità della legge n. 183 del 1989 (3) per il bacino in esame o territorialmente competenti;
- la struttura amministrativa direttamente o indirettamente competente pro tempore, quali gli assessorati, gli uffici speciali, l'organizzazione tecnica di supporto ai singoli uffici, il personale tecnico e le rispettive qualificazioni, le procedure amministrative e tecniche seguite per l'espletamento delle funzioni istituzionali dell'ufficio;
- i centri e gli organismi di ricerca che abbiano operato od operino nel bacino;
- i mezzi tecnici disponibili (strumentazione, hardware e software informatico, mezzi di trasporto, ecc.) per i singoli uffici;
- il grado di interconnessione tra i diversi uffici e delle possibilità di cooperazione;
- gli archivi, tradizionali e/o automatizzati di informazioni di diverso tipo (dati misurati, bibliografie, ecc.) disponibili presso i singoli uffici;
- le attività di pubblicizzazione e di editing dei singoli uffici;
- le reti di monitoraggio, con la descrizione del grado di interconnessione;
- l'ammontare dei finanziamenti negli ultimi 10 anni per interventi e manutenzione.
Si provvederà quindi al censimento ed all'analisi degli strumenti di pianificazione, evidenziandone particolarmente l'impatto sui problemi e sugli aspetti specifici del bacino, ed in particolare sulla possibilità di armonizzare e rendere compatibili fra loro i diversi piani.
Ai fini del coordinamento di cui al comma IV dell'art. 17 - legge n. 183 del 1989 (3), si prenderanno in considerazione, in quanto costituenti lo scenario di riferimento;
- i provvedimenti della programmazione comunitaria e nazionale;
- i piani regionali di sviluppo;
- i piani territoriali regionali di coordinamento ed i piani regionali paesistici;
- i piani territoriali provinciali, i piani comprensoriali ed i piani territoriali di area sub-regionale;
- i piani e programmi regionali e provinciali di settore, ivi compresi quelli riguardanti porzioni sub-regionali e sub-provinciali (ad esempio, il piano regolatore degli acquedotti, il piano di risanamento delle acque, i piani di infrastrutture a rete e puntuali, i piani di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tossico-nocivi, i piani della bonifica e degli insediamenti produttivi, ecc., nonché i piani ed i programmi di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142);
- i programmi di interventi ed i sistemi di progetti relativi ai settori delle attività primarie, secondarie e terziarie (ad esempio, i programmi per l'agricoltura, per la forestazione, per il controllo dell'inquinamento atmosferico, per lo sviluppo turistico, per i trasporti, per le idrovie, per il settore energetico, per la portualità, per i parchi e le riserve, ecc.).
Tutte queste informazioni saranno riportate su appropriata cartografia, secondo le scale unificate prescelte.
Per la raccolta delle informazioni si potrà altresì far capo agli uffici dello Stato, delle Regioni e delle Amministrazioni locali (Province, Comunità Montane, Comuni), ad Università ed Istituti CNR nonché ad altre fonti comunque disponibili.
Degli enti a competenza nazionale saranno individuati gli uffici periferici o le sezioni competenti per il bacino in esame.
Saranno inoltre individuati:
- le leggi nazionali e le direttive della Comunità Europea, distinguendo tra quelle recepite e quelle in via di recepimento, e gli eventuali accordi internazionali;
- le leggi ed i regolamenti regionali;
- le disposizioni provinciali e le ordinanze locali più significative;
- imposte, canoni e contributi particolari;
- i criteri di tariffazione per i vari usi dell'acqua e per i servizi di raccolta, trasporto e trattamento delle acque reflue;
- gli strumenti di finanziamento ad opera dello Stato, della Comunità Europea e delle Regioni.
1.3 - Descrizione dell'ambiente antropico (stato di fatto).
L'elaborazione del Piano di Bacino richiede la conoscenza dello stato di antropizzazione del territorio e della dinamica insediativa. È pertanto necessario procedere all'identificazione dell'uso del territorio e delle attività economiche interessanti il Piano, con particolare riferimento a:
- trend demografico e socio-economico;
- aree marginali, incolte e soggette a desertificazione;
- parchi e zone protette;
- zone soggette a vincoli e servitù in base a leggi speciali (vincolo monumentale, paesistico, archeologico, ecc.);
- miniere, cave, perforazioni profonde ed attività estrattive in alveo;
- zone agricole, con l'indicazione delle colture prevalenti e dell'attività irrigua e relativa struttura fondiaria, boschi, zone di rimboschimento e colture arboree da legno, pascoli ed allevamenti zootecnici intensivi;
- zone adibite alla pesca ed all'acquacoltura;
- zone urbane, con le tendenze espansive;
- zone industriali, commerciali, produttive in genere;
- discariche di rifiuti solidi urbani, industriali, speciali;
- zone turistiche, ricreative e di particolare interesse storico e paesaggistico;
- zone soggette a particolari servitù di carattere idraulico, per il traffico e la difesa nazionale;
- dighe ed opere di ritenuta;
- impianti idroelettrici;
- strade, autostrade, ferrovie, aeroporti e porti di particolare impatto sulle condizioni ambientali;
- infrastrutture a rete (acquedotti, fognature, impianti di depurazione, di bonifica, irrigazione, ecc.);
- idrovie.
1.4 - Utilizzo delle acque.
Con l'ausilio di adeguata rappresentazione cartografica, nelle prescelte scale unificate, saranno evidenziati:
- gli usi potabili, indicando i punti e le modalità di prelievo dai corpi idrici superficiali e sotterranei, le opere di invaso, adduzione, sollevamento e potabilizzazione;
- gli usi irrigui, indicando i punti e le modalità di prelievo, adduzione, ripartizione, adacquamento e restituzione delle portate di supero;
- gli usi secondari per l'agricoltura, la pastorizia e la zootecnia;
- gli usi industriali: nella segnalazione degli acquedotti industriali si evidenzieranno i punti e le modalità di prelevamento, le strutture di adduzione trattamento e restituzione dei reflui;
- gli usi idroelettrici, con l'indicazione delle opere di sbarramento, scarico, trasporto e restituzione dell'acqua, nonché con l'ubicazione e la tipologia delle centrali;
- gli usi termoelettrici, con l'ubicazione delle centrali, il sistema di raffreddamento, l'ubicazione e la tipologia delle opere di prelievo e di scarico, le caratteristiche dei servizi idrici ausiliari.
Per ciascuno dei precedenti impieghi saranno riportati:
- gli estremi dei provvedimenti di concessione,
- le portate minime e massime prelevate,
- i volumi prelevati annualmente e quelli eventualmente restituiti,
- i calendari di prelievo,
- gli eventuali canoni di concessione.
Saranno ancora descritti gli utilizzi dell'acqua per:
- la navigazione interna, indicando l'ubicazione e la tipologia delle opere fisse (canali, porti, sostegni, conche), i tiranti minimi di navigazione, i criteri di esercizio;
- gli usi naturalistici ed ambientali (aree protette, parchi, zone di pesca, di balneazione e di interesse paesaggistico e monumentale).
Si dovrà inoltre effettuare una valutazione dei fenomeni di abusivismo.
Saranno infine da identificare tutte le forme di utilizzo di risorse non convenzionali, evidenziandone la potenzialità e gli aspetti tecnologici.
Utilizzando le informazioni reperite, saranno redatte carte dell'uso attuale delle acque in scala appropriata, ordinariamente 1: 100000 (1.50000 per i bacini minori).
1.5 - Censimento degli scarichi nei corpi idrici.
Saranno individuati tutti gli scarichi significativi concentrati provenienti da utilizzazioni idriche di natura domestica, urbana, industriale e zootecnica, recapitanti nei corpi idrici superficiali e sotterranei, precisando:
- gli estremi dell'autorizzazione;
- la data di costruzione e quella di inizio del funzionamento, nonché gli eventuali periodi di interruzione e le relative cause;
- l'ubicazione, in base alle coordinate geografiche ed alla quota sul livello del mare;
- le caratteristiche idrauliche (a pelo libero, in pressione, a getto libero o sommerso);
- le caratteristiche del corpo idrico ricettore e la sua possibilità di rigurgitare lo scarico;
- la portata minima, media e massima dell'effluente;
- il volume annuo scaricato;
- le modalità di funzionamento nel tempo;
- le caratteristiche qualitative in base ad un certo numero di parametri significativi;
- l'eventuale esistenza di situazioni di contenzioso e di intervento delle autorità sanitaria e giudiziaria.
L'ubicazione dello scarico e le sue caratteristiche principali saranno indicate nella cartografia tematica, nelle scale unificate prescelte e con opportuno simbolismo unificato.
Per gli scarichi provenienti dall'agricoltura e dalle altre attività che danno luogo ad immissioni diffuse nei corpi idrici superficiali e sotterranei, si indicheranno con opportuno simbolismo tutte le zone di influenza, precisando le modalità di scarico e la tipologia qualitativa delle acque sversate.
Le informazioni raccolte saranno sintetizzate su cartografia tematica.
1.6 - Stato di qualità delle acque.
Lo stato di qualità delle acque verrà definito attraverso idonei indicatori in grado di rappresentare le diverse condizioni di compromissione dei corpi idrici, anche sotto l'aspetto dello stato trofico. In particolare, verranno utilizzati tutti i dati resi disponibili e derivanti dalle indagini effettuate ai livelli regionali, provinciali e locali, relativamente allo stato di qualità delle acque superficiali, sotterranee costiere.
Verrà fatto specifico riferimento alle stazioni di rilevamento della qualità delle acque, nonché alle modalità di campionamento e di analisi.
Con i dati disponibili sarà inoltre evidenziata l'evoluzione temporale dello stato di qualità dei corpi idrici, in relazione alle caratteristiche naturali delle acque ed alle attività antropiche della zona, individuando anche tratti e zone omogenee con caratteristiche qualitative particolari, anche in vista di azioni tendenti alla classificazione dei corpi idrici stessi ed al recupero della qualità.
Per i laghi sarà verificato lo stato trofico delle acque.
I dati in questione saranno oggetto di specifiche elaborazioni e verranno considerati gli aspetti fisici, chimici e biologici della qualità, in relazione agli standard d'idoneità d'uso delle acque.
1.7 - Censimento delle opere di difesa del territorio.
Saranno individuati i sistemi di opere o le opere individuali, qualora esse siano di sufficiente consistenza, preposte a:
- difesa idraulica (argini di piena, canali deviatori o scolmatori, bacini o serbatoi di laminazione delle piene, casse di espansione, ecc.) indicandone le caratteristiche generali e le finalità, l'area o l'entità protetta;
- sistemazione delle aree in frana (opere di sostegno, drenaggi, ecc.) indicando le caratteristiche del fenomeno franoso delle opere;
- protezione dell'erosione (sistemazioni idraulico forestali, sistemazioni fluviali) indicando i caratteri del fenomeno erosivo, gli elementi generali del piano di sistemazione;
- protezione delle valanghe indicando i caratteri generali del piano delle opere.
Ove possibile, sarà indicata la data o il periodo di costruzione delle opere. In aggiunta alle opere esistenti saranno censite anche le opere il cui progetto sia finanziato o sia in corso di finanziamento; in tal caso saranno indicati gli estremi del progetto e della disposizione del finanziamento.
Le informazioni raccolte saranno riportate con opportuno simbolismo su carta tematica, sulla quale saranno evidenziate, indicando i singoli usi, anche le opere idrauliche adibite ad usi plurimi.
1.8 - Stato di manutenzione e di efficienza delle opere.
Per tutte le opere realizzate, siano esse destinate al prelievo, trasporto e distribuzione delle acque da utilizzare, oppure al collettamento e smaltimento degli scarichi, oppure al controllo delle piene e prevenzione delle inondazioni, oppure ancora alla prevenzione dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, saranno indicati il grado di efficienza e lo stato di manutenzione, in termini di interventi attuati o da attuare, con l'indicazione dei relativi costi e delle rispettive competenze ad intervenire.
(omissis)