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Assemblea Elettorale

SEZIONE I - ASSEMBLEA


Art. 7 - Attribuzioni, costituzione, diritto di voto
L'Assemblea, nei limiti stabiliti dall' art. 15 della L.R. 2 agosto 1984 n. 42 viene convocata nelle forme stabilite dal successivo art. 13 ed elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione. .
Fanno parte dell'Assemblea elettorale con diritto all'elettorato attivo e passivo, tutti i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile che abbiano compiuto 18 anni, godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile.
Agli stessi effetti e con le medesime condizioni, ai sensi dell' art. 20 della legge Il febbraio 1971, n. 11, hanno diritto alla iscrizione nel catasto consorziale anche gli affittuari dei terreni ricadenti nel comprensorio del Consorzio, che ne facciano richiesta e autocertifichino ai sensi della legge n. 15/1968 e quando siano tenuti a pagare i contributi consortili.
Per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali; per i falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.
Per le persone giuridiche, le società, gli enti, il diritto di voto è esercitato dal rappresentante legale, da un suo delegato o dal soggetto a ciò appositamente designato dall'organo competente.
In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondente partita catastale risultante dagli atti del Consorzio, a meno che venga conferita delega scritta ad altro intestatario dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche quella di proprietà del delegato.
In caso di impresa familiare coltivatrice, il diritto di voto può essere esercitato da un familiare a ciò delegato dall'intestatario del diritto dominicale.
La delega di cui ai precedenti commi deve essere conferita con atto scritto autenticato da un notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza del delegante, ovvero da funzionari del Consorzio alI 'uopo delegati dal Presidente.
Nel caso in cui l'impresa familiare coltivatrice quale parte affittuaria si sia assunta in base a contratto d'affitto l'onere dei pagamenti dei contributi consortili, ciascun familiare può partecipare all'assemblea per conto dell'impresa familiare coltivatrice, esprimendo il voto che compete a quest'ultima. Il nominativo del familiare da includere nell'elenco degli aventi diritto al voto, deve essere preventivamente comunicato al Consorzio con atto scritto del primo intestatario.
Ai fini delle disposizioni di cui ai precedenti commi, si intendono come familiari i soggetti di cui al terzo comma dell'art. 230 bis c.c.
Per l'esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nei precedenti commi, i relativi titoli di legittimazione devono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio, a cura degli interessati, non oltre il ventesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione della Assemblea elettorale.

Art. 8 - Esercizio del diritto di voto
L'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del
diritto stesso.

Art. 9 - Deleghe
A parte i casi di rappresentanza previsti dall' art. 7, gli iscritti nell' elenco degli aventi diritto al voto possono farsi sostituire nell' assemblea da altro consorziato iscritto nell' elenco stesso, purché appartenente alla stessa sezione elettorale (dello stesso Distretto), mediante delega rilasciata con atto scritto autenticato da un notaio o dal segretario del Comune di residenza del delegante, da consegnarsi al Presidente del seggio elettorale.
A ciascun soggetto non possono essere conferite più di due deleghe.
Non possono essere conferite deleghe ai componenti gli Organi di cui all'art. 6, nonché ai dipendenti del Consorzio.

Art. 10 - Sistema elettivo
I componenti dell' Assemblea sono ripartiti (''per ciascun distretto'') in quattro sezioni elettorali, nell'ambito delle quali esercitano il loro diritto di voto secondo le modalità previste dal successivo art. 16.
- Appartengono alla I sezione i consorziati contribuenti iscritti nel catasto consortile per soli immobili censiti all'urbano.
- Appartengono alla II sezione i consorziati iscritti a ruolo per i beni censiti al catasto consortile rustico per un contributo annuo non superiore ai 3/100.000 della contribuenza agricola totale ed in ogni caso con superficie aziendale inferiore a 2 ettari in pianura e a 4 ettari in collina ed in montagna.
- Appartengono alla III sezione i consorziati con contribuenza e superficie aziendale superiore ai limiti massimi fissati per la II sezione fino ai limiti di contribuenza e di superficie aziendali fissati come limite minimo della IV sezione.
- Appartengono alla IV sezione i consorziati iscritti a ruolo per beni censiti al catasto consortile per un contributo annuo superiore a 150/100.000 della contribuenza agricola totale ed in ogni caso con superficie aziendale superiore ad 80 ettari.
Ciascun consorziato, anche se titolare di più beni immobili, ha diritto ad un solo voto da esercitarsi nella sezione elettorale individuata ai sensi del comma precedente. Qualora il consorziato sia titolare di più beni immobili, si procede, per i soli immobili censiti al catasto rustico, alla somma dei diversi contributi e superfici ed il voto è esercitato nella sezione elettorale agricola individuata sulla base della predetta somma. Nel caso i beni rustici siano ubicati in distretti diversi, il diritto di voto è esercitato nel distretto in cui è situato l'immobile agricolo gravato da contributo maggiore.
Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione eleggibili all'interno di ciascuna sezione, è determinato come segue:
- la I sezione elegge un numero di Consiglieri proporzionale al rapporto tra la contribuenza a ruolo fra gli aventi diritto al voto di quella sezione e il totale della contribuenza consortile; in ogni caso tale percentuale non potrà essere superiore al 10% del numero complessivo dei consiglieri leggibili dall' Assemblea;
- la II, la III e IV sezione eleggono un numero di consiglieri proporzionale al rapporto tra la contribuenza a ruolo dei consorziati appartenenti a quella sezione ed il totale del la contribuenza agricola consortile.
I ruoli di contribuenza da considerare sono quelli dell'esercizio finanziario in corso alla data della deliberazione di convocazione dell' Assemblea.

Art. 11 - Formazione, approvazione e pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto La formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto cui sovraintende il Comitato amministrativo, deve avvenire ogni qual volta venga convocata l'Assemblea.
L'elenco, suddiviso per distretti, dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto:
- le generalità;
- l'ammontare complessivo del contributo iscritto nei ruoli dell'esercizio finanziario di
cui all'ultimo comma dell' articolo precedente;
- la sezione elettorale di appartenenza;
- l'indicazione del seggio presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto.
La deliberazione del Comitato amministrativo di approvazione dell'elenco suddiviso per distretti dovrà essere pubblicata, oltre che all'Albo Consortile, anche all'Albo Pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio, per un periodo di quindici giorni consecutivi. Durante lo stesso periodo l'elenco dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del Consorzio e gli stralci relativi ai singoli distretti negli uffici dei Comuni compresi nel distretto.
Dell' avvenuto deposito dell' elenco dovrà essere data contemporanea notizia mediante affissione, nei Comuni e nelle frazioni, dì apposito manifesto nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati. Nel manifesto dovrà essere riportato il testo degli artt. 7 e 8 del presente statuto.

Art. 12 - Reclami contro l'elenco degli aventi diritto al voto
I reclami contro le risultanze dell'elenco di cui all'articolo precedente debbono essere diretti al Comitato amministrativo ed inviati, mediante raccomandata con a.r., presso la sede del Consorzio entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione.
Il Comitato amministrativo, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le eventuali conseguenti variazioni dell'elenco. Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti mediante raccomandata con a.r.

Decisi i ricorsi ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui all'art. 7, il Comitato introduce nell'elenco degli aventi diritto al voto, le generalità dei votanti - ivi comprese quelle dei predetti rappresentanti - secondo le rispettive sezioni elettorali d'appartenenza e dispone gli stralci dell'elenco per i previsti seggi elettorali distinguendo la I sezione dalle altre. In ogni caso il Comitato amministrativo approva definitivamente l'elenco e determina il numero di Consiglieri eleggibili per ogni sezione di ogni distretto.

Art. 13 - Convocazione dell' Assemblea
Il Presidente del Consorzio convoca l'Assemblea elettorale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, mediante manifesto murale da pubblicarsi nell' Albo consorziale, nei comuni e nelle frazioni, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l' assemblea.
In esso saranno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora d'inizio e termine delle votazioni, nonché la sede dei seggi.
Sarà altresì riportato il testo degli artt. 9 e lO del presente Statuto nonché l'estratto dell'art. 7 richiamato dall'art. 9.
Nel manifesto dovrà essere data notizia dell'avvenuta pubblicazione della relazione del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 23 lettera s).
Inoltre, nelle tre settimane precedenti la data di riunione dell' Assemblea elettorale, sarà pubblicato un avviso su quotidiani di larga diffusione locale, per due volte - a distanza di due giorni l'uno dall'altro - nel quale, con le comunicazioni relative alla sede, alla data e alle ore della votazione, si farà richiamo, per particolari dettagli, al manifesto murale.
L'Assemblea ha luogo normalmente ogni cinque anni, entro il mese di novembre, sempreché sia trascorso un tempo non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni dall'ultima comunicazione delle decisioni del Comitato amministrativo riguardo alla formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, regolata dal penultimo comma dell'art. 12.

Art. 14 - Costituzione seggi elettorali
Il Comitato amministrativo determina il numero e l'ubicazione dei seggi da istituire, ai fini dello svolgimento delle elezioni (in ogni distretto).
Ogni seggio è composto da un Presidente, da due Scrutatori e da un Segretario, nominati dal Comitato amministrativo.
Le indennità da corrispondersi ai componenti di seggio sono stabilite dal Comitato stesso. In ogni seggio è consentita la presenza di un rappresentante per ogni lista presentata.

Art. 15 - Liste dei candidati - Schede di votazione
Il Consorzio predispone schede differenziate per ciascuna delle sezioni elettorali presenti nei distretti.
Le schede di votazione, debitamente timbrate dall' Amministrazione del Consorzio, devono essere consegnate al Presidente del seggio che, prima dell'inizio delle votazioni, è tenuto a controllare, insieme agli scrutatori, il numero complessivo delle schede, nonché il numero di schede relative a ciascuna sezione elettorale facendone menzione nel verbale di cui all'art. 17.

Le liste dei candidati devono essere presentate da consorziati iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto, ivi compresi i legittimi rappresentanti delle persone giuridiche, in relazione esclusiva alla sezione elettorale cui appartengono nell'ambito del distretto ove il voto stesso viene esercitato.
Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore, per ogni sezione elettorale, al numero di consiglieri eleggi bili dalla sezione stessa e non inferiore ad 1/3 arrotondato all'unità superiore.
Di tutti i candidati che debbono comunque essere titolari del diritto all'elettorato attivo, deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e data di nascita. Le liste devono essere consegnate in triplice copia, entro e non oltre le ore 18 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell' Assemblea, ad un funzionario all'uopo delegato dal Presidente del Consorzio che ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.
Qualora, scaduto il termine di presentazione di cui al comma precedente, risultino consegnate una o più liste complessivamente contenenti un numero di candidati inferiore al numero degli eleggibili in quella sezione, tali liste dovranno essere integrate, dagli stessi proponenti, entro le ore 18 del quindicesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell' Assemblea.
Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati e sottoscritte in ogni distretto da almeno il 3% degli aventi diritto al voto nella sezione elettorale d'appartenenza cui la lista si riferisce con un massimo di 100 presentatori.
I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di presentatori, ha efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma delle liste successive. Le determinazioni del Comitato amministrativo debitamente motivate in ordine all'accettazione delle liste nonché all'eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista sono comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo tra i firmatari presentatori della relativa lista.
Le liste accettate sono dal Consorzio distintamente trascritte, secondo l'ordine di presentazione, sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.
In testa a ciascuna lista viene stampata una casella e, a fianco di ciascuno dei nomi dei candidati indicati nelle liste, una casella di minori dimensioni per l'espressione del voto di preferenza.
L'elettore esprime il proprio voto di lista apponendo un segno sulla casella stampata in testa alla lista prescelta e, nell'ambito della stessa lista, può indicare il proprio voto di preferenza apponendo un secondo segno sulle caselle relative ai candidati prescelti fino ad un massimo di 9 dei candidati eleggibili nell'ambito di ciascuna sezione elettorale con arrotondamento all'unità superiore.

Art. 16 - Operazioni di voto
Le operazioni di voto si svolgono mediante votazione a scrutinio segreto.
Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto all'elenco degli aventi diritto al voto.
Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno sette ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala saranno ammessi a votare.
In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco sezionale dei votanti derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio o di un suo delegato esibita e consegnata dall 'interessato.
Il Presidente del seggio, accertato che ciascun votante abbia apposto la firma accanto al proprio nome riportato sull'elenco sezionale degli aventi diritto al voto, consegna allo stesso la scheda corrispondente alla Sezione elettorale cui appartiene.
Il votante, espresso il voto a mezzo della scheda di cui sopra, la restituisce chiusa al Presidente del seggio il quale, previo opportuno riscontro, la introduce immediatamente nell' apposita urna.
Sono nulle le schede che oltre all'espressione del voto contengono annotazioni o segni atti ad identificare l'elettore.
Il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere a seguito delle operazioni di voto e le decisioni stesse sono riportate nel verbale di cui all'articolo successivo.
Per quanto non previsto dal presente articolo valgono, in quanto applicabili, le norme per 1'elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali con sistema proporzionale.

Art. 17 - Scrutinio
Subito dopo la chiusura delle votazioni, il Presidente e gli scrutatori procedono allo scrutinio previo riscontro del numero delle schede contenute nell'urna con il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto.
Di tali operazioni deve essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio all' Amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe e agli altri atti.

Art. 18 - Validità ed efficacia delle votazioni
Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
In ogni distretto risultano eletti, in base al numero di Consiglieri assegnato in via proporzionale ai voti conseguiti da ciascuna lista, i candidati di lista che, nell'ambito delle singole sezioni elettorali, hanno ottenuto il più alto numero di preferenze.
In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.

Art. 19 - Reclami, proclamazione dei risultati
Contro le operazioni elettorali può essere interposto reclamo al Comitato amministrativo da depositarsi entro dieci giorni dalla data di chiusura delle operazioni di voto presso la Segreteria del Consorzio.
Il Comitato amministrativo, non oltre trenta giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti, decide sugli eventuali reclami e proclama i risultati delle votazioni e i nominativi degli eletti. I risultati delle votazioni e le risoluzioni adottate sugli eventuali reclami sono comunicati alla Giunta regionale.
Avverso gli anzi detti risultati è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi nell' Albo consortile.




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