NORMATIVA
L'importanza della funzione della bonifica è riconosciuta dal nostro ordinamento al più alto livello, con la disposizione contenuta nell' art. 44 della Costituzione.
Attualmente, per effetto del rinvio contenuto nell' art. 73 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la materia riguardante i Consorzi di bonifica rientra tra quelle di competenza delle Regioni.
Pur tuttavia, la materia trova una sua fondamentale regolamentazione nella normativa di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 recante ''Nuove norme per la bonifica integrale'' a cui è pacificamente riconosciuto il valore di legge quadro, integrata dalla legge 12 febbraio 1942, n. 183.
Gli artt. 857 – 865 del Codice Civile di fatto riproducono i principi fondamentali di tale normativa.
Il valore di legge quadro del R.D. 215/33 è confermato dalla normativa emanata dalla Regione Emilia Romagna. La legge Regionale 2 agosto 1984, n. 42, recante ''Nuove norme in materia di enti di bonifica'', integrata dalla Legge Regionale 23 aprile 1987, n. 16, infatti sostanzialmente riflette l'impostazione ed i principi propri della disciplina statale.
L'esame della normativa che specificatamente disciplina la materia della bonifica deve necessariamente prevedere il ''Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi'' approvato con il R.D. 8 maggio 1904, n. 368, il cui titolo VI, Capo I, tuttora disciplina l'attività che i Consorzi svolgono in materia di polizia idraulica.
Completa infine il quadro la legge regionale 24 marzo 2004 n. 6, che sottopone al controllo della Giunta Regionale i principali atti dei Consorzi.
Le funzioni proprie dei Consorzi di bonifica, derivanti da questa specifica normativa di settore, si sono arricchite nell'ultimo decennio per effetto di numerose leggi riguardanti altri settori, connessi alla bonifica, che riconoscono anche in tali specifici campi un ruolo ai Consorzi, attribuendone nuove competenze.
DIFESA DEL SUOLO
URBANISTICA ED ESPROPRI
RISORSE IDRICHE E TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO
LAVORI PUBBLICI
PESCA
PROTEZIONE CIVILE E AVVERSITA' ATMOSFERICHE
Dall'esame di questo quadro normativo in costante evoluzione, alla luce anche della pratica attuazione che il Consorzio Bacini Piacentini di Levante vi ha dato, emerge con sufficiente chiarezza che la bonifica, da attività, ancorché di tipo pubblicistico, posta esclusivamente a presidio della proprietà privata, ha via via assunto, per l'intreccio delle varie funzioni che le sono state riconosciute, una portata sempre più ampia fino ad assumere una valenza di tipo generale.
Da attività finalizzata esclusivamente al riscatto delle terre, la bonifica è divenuta con il tempo attività di difesa e valorizzazione del territorio, inteso nell'eccezione più ampia del termine, diventando a tutti gli effetti una vera e propria risorsa per la collettività, a cui i Consorzi di bonifica offrono un notevole patrimonio tecnico e di consolidata esperienza per meglio affrontare problematiche ed emergenze di vario tipo, dalla difesa del suolo, ai lavori pubblici, all'urbanistica, all'ambiente ecc..
In questo contesto, i Consorzi di bonifica, e tra questi il Consorzio Bacini Piacentini di Levante, si pongono come enti, improntati al principio di autogoverno, con ruolo intermedio, in quanto tradizionalmente capaci di interagire e collaborare tanto con i propri consorziati, privati proprietari, quanto con associazioni, gruppi di cittadini ed enti istituzionali, rappresentando uno dei più chiari esempi di concreta realizzazione del principio di sussidiarietà nel rapporto tra enti, istituzioni e cittadini.